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Emilia-Romagna: Influenza Aviaria A/H7N7 nel pollame, notizie a aggiornamenti sui casi umani

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  • Emilia-Romagna: Influenza Aviaria A/H7N7 nel pollame, notizie a aggiornamenti sui casi umani

    Colpito un allevamento di galline ovaiole dal virus dell'influenza aviaria. Le analisi sono state fatte dal Centro nazionale di referenza di Padova: si tratta di un ceppo ad alta virulenza del tipo H7. L'allevamento colpito, composto da 128mila galline, ? a Ostellato (Ferrara).

    ..

    Prevista tra l'altro l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza dell'area interessate. Il ceppo è quello ad alta virulenza del tipo H7

  • #2
    Re: L'influenza aviaria ( HPAI H7 ) colpisce un allevamento di Ferrara

    [Fonte: Regione Emilia-Romagna, documento completo: (LINK). Estratto.]


    Influenza aviaria - Misure di contenimento dell'influenza aviaria sul territorio della regione Emilia-Romagna

    (?)


    IL PRESIDENTE Visti: ...

    Testo:

    IL PRESIDENTE

    Visti:
    • il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n.1265/34;
    • l?art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
    • il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
    • la Legge 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l?afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
    • il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
    • il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 ?Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l?influenza aviaria che abroga la Direttiva 92/40/CE;
    • il referto della sezione di Forl? con il quale si comunica l?isolamento di un virus influenza aviaria sottotipo H7, da carcasse di galline ovaiole prelevate nell?allevamento sito nel comune di Ostellato (FE), Cod. Az. 017FE030 e la successiva conferma del laboratorio di riferimento nazionale che comunica la alta patogenicit? del sierotipo in causa;
    Considerati:
    • i riscontri dell?indagine epidemiologica svolta dai Servizi veterinari della ASL di Ferrara e dal reparto Sorveglianza Epidemiologica Veterinaria della Regione Emilia-Romagna, presso l?azienda origine del focolaio di Influenza aviaria;
    • la situazione epidemiologica nazionale in cui da diversi mesi in Italia non si sono verificati nuovi focolai di influenza aviaria;
    Considerato, inoltre, opportuno integrare le misure attualmente in vigore in Regione Emilia-Romagna nei confronti dell?influenza aviaria per quanto riguarda la biosicurezza e i controlli presso gli allevamenti avicoli;

    Ritenuto necessario, nelle more delle succitate conferme diagnostiche, procedere alla verifica sanitaria degli allevamenti avicoli presenti nell?area territoriale circostante l?allevamento interessato dal referto ed in quelli ad esso funzionalmente collegati;

    Ritenuto altres? necessario adottare in via temporanea, su tutto il territorio regionale, alcune misure cautelari volte ad evidenziare ed evitare la diffusione dell?infezione;

    Dato atto del parere allegato

    Su proposta dell?Assessore alla Sanit? e Politiche Sociali

    ORDINA

    1) l?istituzione di:
    • una zona di protezione con un raggio minimo di tre chilometri intorno all'azienda corrispondente al territorio del comune di Ostellato (FE);
    • una zona di sorveglianza con un raggio minimo di dieci chilometri intorno all'azienda, comprendente il territorio dei comuni di Migliarino, Migliaro e Portomaggiore;
    2) nelle zone definite al precedente punto devono essere applicate le seguenti misure:
    • censimento di tutte le aziende e degli animali presenti;
    • il veterinario ufficiale visita quanto prima tutte le aziende commerciali per sottoporre a esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattivit?;
    • gli allevamenti delle specie sensibili situati nella zona di protezione devono essere sottoposti a controllo sierologico;
    • i prelievi per gli accertamenti sierologici sono eseguiti dai veterinari delle Aziende Unit? Sanitarie Locali o da veterinari aziendali sotto il controllo ufficiale;
    • gli allevamenti delle specie sensibili situati fuori dalla zona di sorveglianza, ma collegati funzionalmente a quelli compresi nella zona o appartenenti alla stessa propriet? devono essere sottoposti a controllo sierologico con le modalit? indicate al punto precedente;
    • per gli allevamenti soggetti a controllo sierologico ? vietato lo spostamento degli animali da vita fino al completamento, con esito negativo, dell?esame;
    • gli allevamenti delle specie sensibili, compresi nella zona di sorveglianza, possono spedire animali e uova da cova ad allevamenti, macelli e incubatoi situati nella zona stessa oppure, nel caso di macelli e incubatoi, in impianti esistenti nelle immediate vicinanze dei limiti della zona;
    • gli incubatoi situati nella zona di sorveglianza possono spedire pulcini solo ad allevamenti siti nella zona stessa;
    • le uova da consumo prodotte in allevamenti compresi nella zona di sorveglianza devono essere destinate a centri di imballaggio situati nella zona stessa;
    • i mangimifici devono effettuare i trasporti di mangime con automezzi dedicati unicamente a tale zona, devono evitare trasporti per pi? allevamenti e devono garantire la disinfezione dei mezzi di trasporto;
    • il trasporto di animali e uova deve avvenire con automezzi operanti esclusivamente nella zona di sorveglianza e, con lo stesso automezzo, non devono essere effettuati carichi in pi? allevamenti;
    • gli automezzi che effettuano la raccolta di carcasse, cascami, pollina, avanzi di macellazione e rifiuti da allevamenti di volatili e macelli situati nella zona di sorveglianza devono essere destinati esclusivamente ad operare nella zona stessa e i rifiuti devono essere destinati ad impianti situati nella zona o nelle immediate vicinanze della stessa.
    3) nell?ambito della zona di sorveglianza gli animali delle specie sensibili destinati alla macellazione o, comunque allo spostamento, devono essere sottoposti a visita clinica da parte del veterinario ufficiale 24 ore prima del carico;

    4) nei macelli avicoli della regione Emilia-Romagna deve sempre essere effettuata la visita ante-mortem degli animali;

    5) nella zona di sorveglianza ? vietata l?introduzione e l?immissione di selvaggina delle specie sensibili ed ? altres? vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili. Le misure applicate nella zona di sorveglianza restano in vigore per almeno trenta giorni dopo l?esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell?azienda infetta;

    6) su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna sono sospesi mercati, fiere e concentramenti di animali delle specie sensibili;

    7) su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna sono attuati controlli straordinari come previsti nel piano regionale di emergenza per influenza aviaria trasmesso con nota del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti regionale prot. ASS/VET/05/29228;

    8) il presente atto sar? pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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    • #3
      Re: L'influenza aviaria ( HPAI H7 ) colpisce un allevamento di Ferrara

      [Fonte: Regione Emilia-Romagna, pagina originale: (LINK). Adattato.]


      Focolaio aviaria nel ferrarese, sette giorni per le operazioni di abbattimento

      Riunita stamattina l'unit? di crisi regionale. Attive le disposizioni straordinarie urgenti previste dall'ordinanza emanata dalla Regione


      16.08.2013


      Focolaio di aviaria in un allevamento di Ostellato (Fe): continua con regolarit? l?abbattimento degli animali, la durata delle operazioni ? ipotizzabile intorno ai sette giorni. Il personale dipendente addetto all'impianto e i loro familiari sono stati fin da subito sottoposti a sorveglianza sanitaria.

      Questa mattina nella sede del Comune di Ostellato si ? riunita l?unit? di crisi costituita per l'emergenza, presenti il sindaco Andrea Marchi, la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Simonetta Saliera, il direttore generale dell'Ausl di Ferrara Paolo Saltari e altri funzionari e tecnici della sanit? pubblica.

      L'abbattimento viene svolto secondo le normative comunitarie in materia di protezione animale, alla presenza costante di veterinari ufficiali dell'Azienda Usl di Ferrara. Le carcasse animali e materiali potenzialmente infetti vengono distrutti presso una ditta specializzata in tale attivit? sita in Emilia Romagna e autorizzata dalla Regione.

      Secondo la vigente normativa l'azienda interessata, che non ha contatti con altri allevamenti rurali della zona, verr? indennizzata per i danni subiti in conseguenza del focolaio.

      Non esistendo evidenze di trasmissione del virus alle persone attraverso il consumo di uova e carne non sono state disposte restrizioni al consumo di alimenti.


      [Nota del Mod.(GM): Il rapporto di Notifica Immediata ? stato inviato all'OIE e pu? essere consultato seguendo questo LINK.]
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      • #4
        Re: L'influenza aviaria ( HPAI H7 ) colpisce un allevamento di Ferrara

        [Fonte: Ministero della Salute, pagina completa: (LINK). Adattato.]


        Focolaio influenza aviaria in Azienda avicola in provincia di Ferrara: adottate tutte le misure sanitarie. Ministro Lorenzin segue permanentemente l'evolversi della situazione


        In relazione al focolaio di influenza aviaria verificatosi in un?Azienda avicola in provincia di Ferrara, il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin conferma che sono state adottate tutte le misure sanitarie necessarie per assicurare il controllo e l?eradicazione della malattia.

        In particolare ? in corso l?abbattimento preventivo di tutti gli animali presenti nell?allevamento avicolo ed ? stato disposto il blocco delle movimentazioni di tutti gli allevamenti presenti nel raggio di 10 km che comunque si sottolinea al momento non presentano segni di malattia.

        Peraltro l?Italia ha provveduto a notificare il focolaio di influenza aviaria sia all?Organizzazione Mondiale della Sanit? Animale (OIE) a Parigi, sia alla Commissione Europea a Bruxelles, e le misure assunte sono state intraprese in stretta collaborazione con quest?ultima.

        La malattia rientra tra quelle che prevedono un indennizzo da parte dell?Unione Europea e dello Stato Italiano.

        Luned? 19 agosto si terr? a Bologna una riunione dell?Unit? di Crisi tra il Ministero della Salute, la Regione Emilia Romagna, le Unit? Sanitarie Locali (USL) l?Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell?Emilia Romagna (IZS) e il Centro di referenza nazionale per l?influenza aviaria al fine di monitorare la situazione e assumere eventuali, ulteriori, misure di prevenzione e sicurezza. Successivamente verr? diffusa una nota sui risultati dell?Unit? di crisi e sull?avanzamento delle attivit? di verifica.

        Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin segue permanentemente l?evolversi della situazione.

        Data di pubblicazione: 16 agosto 2013, ultimo aggiornamento 16 agosto 2013


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        • #5
          Re: L'influenza aviaria ( HPAI H7 ) colpisce un allevamento di Ferrara

          E' in programma luned? 19 agosto a Bologna una riunione dell'Unit? di Crisi tra il Ministero della Salute, la Regione Emilia Romagna, le Unit? Sanitarie Locali (Usl) l'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna (Izs) e il Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria al fine di monitorare la situazione e assumere eventuali, ulteriori, misure di prevenzione e sicurezza sul focolaio di influenza aviaria verificatosi in un'azienda avicola in provincia di Ferrara. Al termine dell'incontro, verr? diffusa una nota sui risultati dell'Unit? di crisi e sull'avanzamento delle attivit? di verifica.

          L'Italia ha provveduto a notificare il focolaio di influenza aviaria sia all'Organizzazione Mondiale della Sanit? Animale (Oie) a Parigi, sia alla Commissione Europea a Bruxelles, e le misure assunte sono state intraprese in stretta collaborazione con quest'ultima.....

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          • #6
            Re: L'influenza aviaria ( HPAI H7 ) colpisce un allevamento di Ferrara

            Non ? che l'Italia 'ha provveduto a notificare all'OIE'' per 'cortesia', ma perch? tutti gli episodi di influenza aviaria H5 / H7 sono sottoposti 'a notifica obbligatoria' da parte dei Paesi Membri dell'Organizzazione Internazionale per la Salute Animale (OIE).

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            • #7
              Re: L'influenza aviaria ( HPAI H7 ) colpisce un allevamento di Ferrara

              [Fonte: Ministero della Salute, pagina originale: (LINK). Adattato.]


              Focolaio influenza aviaria in provincia di Ferrara: riunita a Bologna l?unit? di crisi. Ministro Lorenzin segue attentamente la situazione

              Sono in fase di completamento le operazioni di chiusura del focolaio di influenza aviaria riscontrato in un allevamento avicolo a Ostellato in provincia di Ferrara, l?unico confermato sul territorio nazionale.


              Il punto della situazione ? stato fatto oggi a Bologna, presso la sede della Regione, nel corso di una riunione dell?Unit? di crisi cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero della salute, delle Regioni, a particolare vocazione avicola: Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Umbria, dell? Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell?Emilia-Romagna, dell? IZS delle Venezie, Centro di Referenza nazionale per l?influenza aviaria, dei Carabinieri per la tutela della salute, con lo scopo di aggiornare e rafforzare le misure sanitarie in corso. All?incontro hanno partecipato anche la vicepresidente della Regione Simonetta Saliera e il sindaco di Ostellato Andrea Marchi.

              Anche se al momento tutti i controlli effettuati su altri allevamenti hanno dato esito negativo, l?Unit? di crisi ha deciso comunque a scopo precauzionale di estendere le zone sottoposte a controllo sanitario anche all?alto Ferrarese e al basso Polesine e di rafforzare la vigilanza veterinaria negli allevamenti nonch? le misure di biosicurezza.

              E? stato confermato che verranno erogati gli indennizzi sulla base della normativa nazionale e comunitaria.

              Si conferma che non vi ? alcun rischio collegato al consumo di uova e carni avicole.

              L?Unit? di crisi rester? attiva per monitorare l?applicazione delle misure sanitarie concordate, valutare l?eventuale evoluzione della situazione epidemiologica e fornire alla cittadinanza un?informazione costante e tempestiva.

              Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin segue l'evolversi della situazione per assicurare ogni misura a protezione del patrimonio avicolo nazionale e garantire una rapida valutazione per il ristoro dei danni subiti attraverso la corresponsione dei previsti indennizzi.


              Data di pubblicazione: 19 agosto 2013, ultimo aggiornamento 19 agosto 2013


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              • #8
                Re: L'influenza aviaria ( HPAI H7 ) colpisce un allevamento di Ferrara

                [Fonte: Regione Emilia-Romagna, pagina originale completa: (LINK). Estratto.]


                Misure di contenimento dell'influenza aviaria sul territorio della regione Emilia-Romagna?Aggiornamenti

                (?)

                IL PRESIDENTE Visti: ...

                Testo:

                IL PRESIDENTE

                Visti:
                • il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n.1265/34;
                • l?art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
                • il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
                • la Legge 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l?afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
                • il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
                • il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 ?Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l?influenza aviaria che abroga la Direttiva 92/40/CE;
                • il referto della sezione di Forl? con il quale si comunica l?isolamento di un virus influenza aviaria sottotipo H7 da carcasse di galline ovaiole prelevate nell?allevamento, sito nel comune di Ostellato (FE), Cod. Az. 017FE030 e la successiva conferma del laboratorio di riferimento nazionale che si tratta di virus influenzale H7N7 ad alta patogenicit? (HPAI).
                Considerati:
                • i riscontri dell?indagine epidemiologica svolta dal Servizio veterinario della ASL di Ferrara e dal reparto Sorveglianza Epidemiologica Veterinaria dell?IZSLER, presso l?azienda sede del focolaio di influenza aviaria;
                • la situazione epidemiologica nazionale.
                Ritenuto opportuno integrare le misure attualmente in vigore in regione Emilia-Romagna nei confronti dell?influenza aviaria per quanto riguarda la biosicurezza e i controlli presso gli allevamenti avicoli.

                Valutato necessario procedere alla verifica sanitaria degli allevamenti avicoli presenti nell?area territoriale circostante l?allevamento interessato dal referto ed in quelli ad esso funzionalmente collegati.

                Ritenuto altres? necessario aggiornare le disposizioni adottate in data 14 agosto scorso con propria Ordinanza n. 168, sulla base delle indicazioni emerse dalla Unit? di Crisi tenutasi in data 19 agosto 2013 a Bologna e adottare in via temporanea, su tutto il territorio regionale, alcune misure cautelari volte ad evidenziare ed evitare la diffusione dell?infezione.

                Dato atto del parere allegato

                Su proposta dell?Assessore alle Politiche per la salute

                ORDINA

                1) l?istituzione di:
                • una zona di protezione con un raggio minimo di tre chilometri intorno all'azienda 017FE030 corrispondente all?intero territorio del comune di Ostellato (FE);
                • una zona di sorveglianza con un raggio minimo di dieci chilometri intorno all'azienda, comprendente l?intero territorio dei comuni di Migliarino, Migliaro, Portomaggiore, Argenta, Comacchio, Tresigallo (FE);
                2) l?adozione delle misure come di seguito specificate.

                Misure da applicare nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza

                Nelle zone di protezione e sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

                1. censimento di tutte le aziende e degli animali presenti;

                2. i veterinari ufficiali della AUSL di Ferrara visitano quanto prima tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattivit?;

                3. gli allevamenti delle specie sensibili situati nelle zone devono essere sottoposti a controllo sierologico e virologico;

                4. i prelievi sono eseguiti dai veterinari delle Azienda Unit? Sanitaria Locale di Ferrara o da veterinari aziendali sotto il controllo ufficiale;

                5. gli allevamenti delle specie sensibili situati fuori dalle zone, ma collegati funzionalmente a quelli compresi nelle zone o appartenenti alla stessa propriet? devono essere sottoposti a controllo con le modalit? indicate al punto precedente;

                6. negli allevamenti soggetti a controllo ? vietato lo spostamento degli animali fino al completamento, con esito negativo, dell?esame;

                7. gli allevamenti delle specie sensibili, compresi nelle zonepossono spedire animali e uova da cova solamente ad allevamenti, macelli e incubatoi situati nella zona stessa oppure, nel caso di macelli e incubatoi, in impianti esistenti nelle immediate vicinanze dei limiti della zona previa autorizzazione della Regione;

                8. gli incubatoi situati nelle zone possono spedire pulcini solo ad allevamenti siti nella zona stessa;

                9. le uova da consumo prodotte in allevamenti compresi nella zona di sorveglianza devono essere destinate a centri di imballaggio situati nella zona stessa o situati nelle immediate vicinanze dei limiti della zona previa autorizzazione della Regione;

                10. i mangimifici devono effettuare i trasporti di mangime con automezzi dedicati unicamente a tale zona, devono evitare trasporti per pi? allevamenti e devono garantire la disinfezione dei mezzi di trasporto;

                11. il trasporto di animali e uova deve avvenire con automezzi operanti esclusivamente nelle zone e, con lo stesso automezzo, non devono essere effettuati carichi in pi? allevamenti;

                12. gli automezzi che effettuano la raccolta di carcasse, cascami, pollina, avanzi di macellazione e rifiuti da allevamenti di volatili e macelli situati nelle zone devono essere destinati esclusivamente ad operare nella zona stessa e i rifiuti devono essere destinati ad impianti situati nella zona o nelle immediate vicinanze della stessa previa autorizzazione della Regione.

                13. tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattivit? sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora cio' sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattivit? di altre aziende. ? adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

                14. le carcasse degli animali devono essere distrutte quanto prima;

                15. tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte a accurata disinfezione;

                16. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattivit? o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattivit? dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui ? tenuto il pollame o altri volatili in cattivit? dell'azienda;

                17. aumenti della morbilit? o della mortalit? o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;

                18. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

                19. il titolare dell?azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della ASL competente che lo richied;

                20. nelle zone ? vietata l?introduzione e l?immissione di selvaggina delle specie sensibili ed ? altres? vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili.

                Misure specifiche

                Nella zona di protezione ? vietato, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale della AUSL, la rimozione o lo spargimento della pollina.

                Nella zone di sorveglianza la Regione pu? autorizzare il trasporto diretto di:

                1) pollame da macello a un impianto situato fuori dalla zona di sorveglianza per la macellazione immediata, alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) del D.lgs 25 gennaio 2010, n. 9;

                2) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, purch? siano applicate opportune misure di biosicurezza;

                3) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza;

                4) uova destinate alla distruzione;

                Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

                Altre disposizioni

                Su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna sono sospesi mercati, fiere e concentramenti di animali delle specie sensibili.

                Su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna sono attuati controlli straordinari previsti nel piano regionale di emergenza per influenza aviaria trasmesso con nota del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti regionale prot. ASS/VET/05/29228 del 18/8/2005.

                La presente ordinanza sostituisce integralmente l?ordinanza 168 del 14/8/2013

                Il presente atto sar? pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


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                • #9
                  Allarme aviaria in Emilia Romagna: nuovo focolaio in un allevamento del bolognese

                  gallineScoperto un secondo focolaio di aviaria in un allevamento di galline, dopo quello nel ferrarese. E? stata confermata oggi dall?istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie la positivita? per l?influenza aviaria del tipo A nelle galline ovaiole di un?azienda commerciale sita nel comune di Mordano in provincia di Bologna. Lo rende noto il ministero della Salute.

                  ...


                  Scoperto un secondo focolaio di aviaria in un allevamento di galline, dopo quello nel ferrarese. E’ stata confermata oggi dall’istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie la positivita’ per l’influenza aviaria del tipo A nelle galline ovaiole di un’azienda commerciale sita nel comune di Mordano in provincia di Bologna. Lo rende noto il ministero della Salute. La […]

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                  • #10
                    Re: Allarme aviaria in Emilia Romagna: nuovo focolaio in un allevamento del bolognese

                    Influenza aviaria: proseguono i controlli. Rilevato un focolaio secondario in un allevamento di galline ovaiole nel comune di Mordano - Bologna. Gi? assunte tutte le misure di controllo

                    E' stata confermata oggi dall'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie la positivit? per l'influenza aviaria del tipo A nelle galline ovaiole di un?azienda commerciale sita nel comune di Mordano in provincia di Bologna.

                    La positivit? all'influenza aviaria delle galline ovaiole ? stata individuata su campioni prelevati nell?ambito delle attivit? di controllo pianificate nelle aziende presenti nelle zone soggette a restrizione, e in quelle considerate a rischio, a seguito del focolaio da virus influenzale di tipo aviario confermato nei giorni scorsi in un'azienda avicola del comune di Ostellato, in provincia di Ferrara.

                    Le Autorit? sanitarie locali hanno applicato tutte le misure di controllo contro l'influenza aviaria, che prevedono la delimitazione delle zone di restrizione per un raggio di 10 km intorno all?azienda, il rintraccio degli animali e dei loro prodotti movimentati, l?abbattimento di tutti i volatili presenti in azienda e la pulizia e disinfezione delle strutture.

                    Sono state inoltre a scopo precauzionale ulteriormente intensificate le misure di controllo e la vigilanza veterinaria negli allevamenti nonch? le misure di biosicurezza.

                    Il Ministero della Salute in stretto coordinamento con le autorit? sanitarie locali e regionali tiene costantemente informata della situazione la Commissione europea.

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                    • #11
                      Re: Allarme aviaria in Emilia Romagna: nuovo focolaio in un allevamento del bolognese

                      [Fonte: Regione Emilia-Romagna, pagina originale: (LINK).]


                      Influenza aviaria, nuovo focolaio a Mordano (Bo)

                      L'allevamento ? collegato a quello di Ostellato. Gi? operative tutte le misure sanitarie per il contenimento del fenomeno

                      21.08.2013


                      Nuovo focolaio di influenza aviaria a Mordano, sul confine tra le province di Bologna e Ravenna.

                      Il virus ? stato individuato in un allevamento di galline ovaiole, di propriet? dello stesso Gruppo titolare del sito di Ostellato (Fe), nel quale il fenomeno si era presentato nei giorni scorsi.

                      L?allevamento di Mordano, nel quale la conferma della presenza del virus del tipo H7 ? stata fornita oggi dal Centro nazionale di referenza di Padova, ? legato dal punto di vista produttivo e industriale al sito di Ostellato.

                      L?accertamento del nuovo focolaio ? avvenuto grazie alla stretta rete di sorveglianza sanitaria messa in campo dalla Regione e dalle autorit? sanitarie, proprio per garantire il contenimento dell?infezione all?indomani della scoperta del virus nel sito di Ostellato.

                      La Regione, per fronteggiare il nuovo caso di aviaria, ha gi? emanato un?ordinanza per l?attuazione delle misure straordinarie previste in questi casi dalla normativa sanitaria europea e nazionale. Previste, tra le altre misure, le operazioni di abbattimento dei quasi 500 mila esemplari presenti nell?allevamento.

                      Prosegue intanto, in ottemperanza alle direttive assunte gi? la scorsa settimana, il monitoraggio degli allevamenti e la tutela della salute pubblica, sotto lo stretto coordinamento degli assessori regionali alle politiche per la salute, Carlo Lusenti, all'agricoltura, Tiberio Rabboni, e della vicepresidente della Regione Simonetta Saliera.

                      Da parte delle Aziende Usl competenti e dai Servizi veterinari della Regione Emilia-Romagna sono state gi? predisposte tutte le azione utile a isolare il fenomeno. Questo sulla base dei protocolli operativi per la prevenzione della diffusione del virus che prevedono, tra l'altro, l?istituzione di zone di protezione e sorveglianza del territorio in cui risiede l'allevamento, il censimento di tutte le aziende e degli animali presenti, prelievi e accertamenti sierologici da parte dei veterinari, controlli straordinari su tutto il territorio regionale.

                      Nei giorni scorsi l?Unit? di crisi, riunita a Bologna per fare il punto della situazione, ha confermato che non vi ? alcun rischio collegato al consumo di uova e carni avicole.


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                      • #12
                        Re: L'influenza aviaria ( HPAI H7 ) colpisce un allevamento di Ferrara

                        [Fonte: Regione Emilia-Romagna, pagina originale: (LINK). Adattato.]


                        Influenza aviaria - Misure di contenimento dell'influenza aviaria sul territorio della regione Emilia-Romagna - Ulteriori aggiornamenti


                        IL PRESIDENTE Visti: ...

                        Testo:

                        IL PRESIDENTE

                        Visti:
                        • il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n.1265/34;
                        • l?art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
                        • il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
                        • la Legge n.218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l?afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
                        • il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
                        • il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 ?Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l?influenza aviaria" che abroga la Direttiva 92/40/CE;
                        • il referto della sezione di Forl? con il quale si comunica l?isolamento di un virus influenza aviaria sottotipo H7 da carcasse di galline ovaiole prelevate nell?allevamento, sito nel comune di Ostellato (FE), Cod. Az. 017FE030 e la successiva conferma del laboratorio di riferimento nazionale (IZS delle Venezie) che si tratta di virus influenzale H7N7 ad alta patogenicit? (HPAI).
                        • il referto del laboratorio di riferimento nazionale (IZS delle Venezie) con il quale si comunica l?isolamento di un virus influenza aviaria sottotipo H7N7 ad alta patogenicit? (HPAI)da carcasse di galline ovaiole prelevate nell?allevamento, sito nel comune di Mordano (BO), Cod. Az. 045BO040
                        Considerati:
                        • i riscontri delle indagini epidemiologiche svolte dai Servizi veterinari delle AUSL di Ferrara e Imola e dal reparto Sorveglianza Epidemiologica Veterinaria dell?IZSLER, presso le aziende sede di focolaio di influenza aviaria;
                        • la situazione epidemiologica nazionale.
                        Ritenuto opportuno integrare le misure attualmente in vigore in Regione Emilia-Romagna nei confronti dell?influenza aviaria per quanto riguarda la biosicurezza e i controlli presso gli allevamenti avicoli.

                        Valutato necessario procedere alla verifica sanitaria degli allevamenti avicoli presenti nell?area territoriale circostante l?allevamento interessato dal referto ed in quelli ad esso funzionalmente collegati.

                        Ritenuto altres? necessario aggiornare le disposizioni adottate in data 20 agosto scorso con propria Ordinanza n. 169, sulla base del riscontro di virus influenzale Tipo H7N7 in allevamento della provincia di Bologna.

                        Dato atto del parere allegato

                        Su proposta dell?Assessore alle Politiche per la salute

                        ORDINA

                        1) l?istituzione di:
                        • una zona di protezione con un raggio minimo di tre chilometri intorno all'azienda 017FE030 corrispondente all?intero territorio del comune di Ostellato (FE);
                        • una zona di sorveglianza con un raggio minimo di dieci chilometri intorno all'azienda, comprendente l?intero territorio dei comuni di Migliarino, Migliaro, Portomaggiore, Argenta, Comacchio, Tresigallo (FE);
                        nonch?
                        • una zona di protezione con un raggio minimo di tre chilometri intorno all'azienda 045BO040 corrispondente a:
                          • intero territorio dei comuni di Mordano (BO) e Bagnara di Romagna (RA);
                          • parte del territorio del comune di Imola (BO) situato a est dalla strada statale 610 e a nord della via Emilia;
                          • parte di territorio del comune di Solarolo (RA) situato a nord della diramazione per Ravenna della autostrada A14
                        • una zona di sorveglianza con un raggio minimo di dieci chilometri intorno all'azienda, comprendente alla rimanente parte dei Comuni di Imola (BO) e Solarolo (RA) e all?intero territorio dei comuni di Castelguelfo (BO), Conselice (RA), Massalombarda (RA), Sant?Agata sul Santerno (RA), Lugo (RA), Cotignola (RA), Faenza (RA), Castelbolognese (RA);
                        2) l?adozione delle misure come di seguito specificate.

                        Misure da applicare nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza

                        Nelle zone di protezione e sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

                        1. censimento di tutte le aziende e degli animali presenti;

                        2. i veterinari ufficiali dei Servizi veterinari della AUSL visitano quanto prima tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattivit?;

                        3. gli allevamenti delle specie sensibili situati nelle zone devono essere sottoposti a controllo sierologico e virologico;

                        4. i prelievi sono eseguiti dai veterinari dei Servizi veterinari della AUSL o da veterinari aziendali sotto il controllo ufficiale;

                        5. gli allevamenti delle specie sensibili situati fuori dalle zone, ma collegati funzionalmente a quelli compresi nelle zone o appartenenti alla stessa propriet? devono essere sottoposti a controllo con le modalit? indicate al punto precedente;

                        6. negli allevamenti soggetti a controllo ? vietato lo spostamento degli animali fino al completamento, con esito negativo, dell?esame;

                        7. gli allevamenti delle specie sensibili, compresi nelle zonepossono spedire animali e uova da cova solamente ad allevamenti, macelli e incubatoi situati nella zona stessa oppure, nel caso di macelli e incubatoi, in impianti esistenti nelle immediate vicinanze dei limiti della zona previa autorizzazione della Regione;

                        8. gli incubatoi situati nelle zone possono spedire pulcini solo ad allevamenti siti nella zona stessa;

                        9. le uova da consumo prodotte in allevamenti compresi nella zona di sorveglianza devono essere destinate a centri di imballaggio situati nella zona stessa o situati nelle immediate vicinanze dei limiti della zona previa autorizzazione della Regione;

                        10. i mangimifici devono effettuare i trasporti di mangime con automezzi dedicati unicamente a tale zona, devono evitare trasporti per pi? allevamenti e devono garantire la disinfezione dei mezzi di trasporto;

                        11. il trasporto di animali e uova deve avvenire con automezzi operanti esclusivamente nelle zone e, con lo stesso automezzo, non devono essere effettuati carichi in pi? allevamenti;

                        12. gli automezzi che effettuano la raccolta di carcasse, cascami, pollina, avanzi di macellazione e rifiuti da allevamenti di volatili e macelli situati nelle zone devono essere destinati esclusivamente ad operare nella zona stessa e i rifiuti devono essere destinati ad impianti situati nella zona o nelle immediate vicinanze della stessa previa autorizzazione della Regione.

                        13. tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattivit? sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ci? sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattivit? di altre aziende. ? adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

                        14. le carcasse degli animali devono essere distrutte quanto prima;

                        15. tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte a accurata disinfezione;

                        16. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattivit? o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattivit? dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui ? tenuto il pollame o altri volatili in cattivit? dell'azienda;

                        17. aumenti della morbilit? o della mortalit? o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;

                        18. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

                        19. il titolare dell?azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della ASL competente che lo richiede;

                        20. nelle zone ? vietata l?introduzione e l?immissione di selvaggina delle specie sensibili ed ? altres? vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili.

                        Misure specifiche

                        Nella zona di protezione ? vietato, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale della AUSL, la rimozione o lo spargimento della pollina.

                        Nella zone di sorveglianza la Regione pu? autorizzare il trasporto diretto di:

                        1) pollame da macello a un impianto situato fuori dalla zona di sorveglianza per la macellazione immediata, alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) del D.lgs 25 gennaio 2010 n. 9;

                        2) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda ? sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;

                        3) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purch? vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l' azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purch? l'incubatoio di partenza sia in guado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

                        4) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, purch? siano applicate opportune misure di biosicurezza;

                        5) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza;

                        6) uova destinate alla distruzione;

                        Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

                        Altre disposizioni

                        Su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna sono sospesi mercati, fiere e concentramenti di animali delle specie sensibili.

                        Su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna sono attuati controlli straordinari previsti nel piano regionale di emergenza per influenza aviaria trasmesso con nota del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti regionale prot. ASS/VET/05/29228 del 18/08/2005, fermo restando quanto previsto dal piano nazionale di monitoraggio della influenza aviaria per quanto riguarda le regioni identificate a maggior rischio.

                        La presente ordinanza sostituisce integralmente l?ordinanza 169 del 20/8/2013

                        Il presente atto sar? pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


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                        • #13
                          Re: L'influenza aviaria ( HPAI H7 ) colpisce un allevamento di Ferrara

                          Influenza aviaria, controlli estesi a Forl? e Ravenna

                          Le galline non potranno varcare i confini dell?Emilia-Romagna fino alla fine dell?emergenza aviaria, soprattutto se devono essere macellate. E anche la gestione di personale e mezzi deve avvenire dentro l?ambito regionale. A stabilirlo e? l?Unita? di crisi riunita oggi a Bologna dopo la scoperta, avvenuta ieri, di un nuovo focolaio del virus a Mordano, nell?imolese, dopo quello di qualche giorno individuato a Ostellato, in provincia di Ferrara. Presenti all?incontro i responsabili dei servizi veterinari del ministero della Salute, della Regione, delle Ausl, dell?Istituto zoo profilattico e del centro di referenza nazionale per l?influenza aviaria, anche in preparazione dell?incontro di lunedi? prossimo, nel quale l?Italia dovra? fornire ai partner europei il quadro della situazione. Tra le decisioni assunte, si legge in una nota della Regione, sono stati imposti ?alcuni vincoli sulla movimentazione di volatili vivi?.

                          ...

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                          • #14
                            Re: L'influenza aviaria ( HPAI H7 ) colpisce un allevamento di Ferrara

                            "Influenza aviaria ? Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l?eventuale diffusione del virus dell?influenza aviaria"


                            Comment


                            • #15
                              Re: L'influenza aviaria ( HPAI H7 ) colpisce un allevamento di Ferrara

                              [Fonte: Ministero della Salute, pagina originale: (LINK). Adattato.]


                              Influenza aviaria: prosegue stretto monitoraggio del ministero. Adottate misure di controllo integrative precauzionali per il settore produttivo delle uova.


                              Si ? tenuta oggi una riunione di esperti del Ministero della Salute, della Regione Emilia-Romagna, dell?Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell?Emilia-Romagna, dell?IZS delle Venezie, Centro di Referenza nazionale per l?influenza aviaria, con lo scopo di fare il punto della situazione sull'influenza aviaria e definire a titolo precauzionale misure di controllo integrative. In particolare nelle aree di restrizione assunte a seguito del focolaio di influenza aviaria sono state adottate ulteriori misure per la messa in sicurezza del settore delle uova al fine di assicurarne la tracciabilita' durante la produzione, la raccolta e la distribuzione.

                              Per facilitare l?esecuzione dei controlli in corso, si ? deciso, tra l?altro, di limitare la movimentazione di alcune categorie di volatili vivi e di uova da consumo, a esclusione delle uova destinate alla distribuzione finale, in uscita da tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna verso la restante parte del territorio nazionale e comunitario.

                              La Commissione europea, in data 26 agosto, nell?ambito di una riunione degli Stati Membri, ratificher? le misure intraprese da parte delle autorit? sanitarie italiane.

                              Data di pubblicazione: 22 agosto 2013, ultimo aggiornamento 22 agosto 2013


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