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Emilia-Romagna: Influenza Aviaria A/H7N7 nel pollame, notizie a aggiornamenti sui casi umani

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  • #46
    Re: Emilia-Romagna: Influenza Aviaria A/H7N7 nel pollame, notizie a aggiornamenti

    [Fonte: Regione Emilia-Romagna, pagina originale: (LINK). Adattato.]


    Aviaria, Ostellato e Portomaggiore (Fe) diventano "zona di sorveglianza"

    Emessa una nuova ordinanza. Dal ministero le linee guida con aperture progressive alla movimentazione di uova e animali

    18.09.2013


    I Comuni di Ostellato e Portomaggiore, nel ferrarese, passano da ?zona di protezione? (A) a ?zona di sorveglianza? (B). Lo stabilisce una nuova ordinanza (la numero 186) emessa oggi dal presidente della Regione Vasco Errani.

    Trascorsi 21 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dei focolai di Ostellato e Portomaggiore, senza che si siano verificati nuovi casi, secondo quanto stabilito dalle norme in vigore, questi due territori (individuati dalle precedenti ordinanze come ?zone di protezione?) diventano cos? ?zone di sorveglianza?.

    In base agli aggiornamenti restano zona di protezione l?intero territorio dei Comuni di Mordano (Bo) e Bagnara di Romagna (Ra), parte del territorio del Comune di Imola (Bo) a est dalla Statale 610 e a nord della via Emilia; parte del Comune di Massa Lombarda (Ra) a sud della Provinciale 253, e parte di territorio del Comune di Solarolo (Ra) a nord della diramazione per Ravenna dell?A14. La zona di sorveglianza comprende la parte rimanente dei Comuni di Imola (Bo), Solarolo e Massa Lombarda (Ra), l?intero territorio dei Comuni di Castelguelfo e Medicina (nel bolognese), di Conselice, Sant?Agata sul Santerno, Lugo, Cotignola, Faenza e Castelbolognese (nel ravennate), e nel ferrarese di Ostellato, Portomaggiore, Masi Torello, Tresigallo, Migliarino, Migliaro, Comacchio e Argenta, pi? parte del territorio del Comune di Ferrara tra la Statale 15 (via Pomposa) e a est della Provinciale via Ponte Assa.

    Un?ulteriore zona di protezione, identificata dal ministero della Salute il 6 settembre in seguito all?individuazione del sesto focolaio (Bondeno), riguarda il Comune di Bondeno (a sud della Statale 496 e a ovest del Fiume Panaro) e quello di Finale Emilia (a nord della Statale 468, a est della Provinciale 9 e a ovest del fiume Panaro). Il ministero ha identificato anche un?altra zona di sorveglianza, che riguarda, per il territorio emiliano-romagnolo, la parte rimanente di Bondeno e di Finale Emilia, i Comuni di Mirabello, Sant?Agostino, Cento, Crevalcore (a nord di via Provanone e a est di via Provane - Provinciale 9), Mirandola (a est delle linea ferroviaria Modena-Verona), San Felice sul Panaro (a est della linea ferroviaria Modena-Verona).

    Le zone di restrizione, indicate nella Decisione di esecuzione della Commissione europea dell?11 settembre 2013, riguardano in Emilia-Romagna un?area che comprende i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Berra, Bertinoro, Brisighella, Casola Valsenio, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cervia, Cesena, Cesenatico, Codigoro, Dovadola, Forlimpopoli, Forl?, Fusignano, Gambettola, Gatteo, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Longiano, Massa Fiscaglia, Meldola, Mesola, Modigliana, Predappio, Ravenna, Riolo Terme, Russi, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone.

    Il ministero della Salute ha emanato un provvedimento contenente la tempistica per effettuare i controlli e nuove linee guida per la concessione di deroghe, che consentono aperture progressive alla movimentazione di uova e animali in regione.

    La novit? pi? importante ? la possibilit? di movimentare animali e uova da allevamenti dell?Emilia-Romagna situati al di fuori delle aree di protezione, sorveglianza e restrizione. Sono previsti inoltre minori vincoli nella movimentazione di uova (da consumo e da cova) dalle zone di protezione e sorveglianza.

    In entrambi i casi ? necessario fornire determinate garanzie. Mentre prima nelle tre zone (protezione, sorveglianza e restrizione) era vietato introdurre animali delle specie sensibili negli allevamenti esistenti, con questo provvedimento sono state individuate delle aree all?interno della zona di restrizione dove ? possibile farlo, e precisamente i Comuni di Berra, Mesola, Goro, Modigliana, Dovadola, Predappio, Riolo Terme, Casola Valsenio, Brisighella, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forl? (area a sud della Statale 67), Modigliana, Meldola, Forlimpopoli, Bertinoro, Cervia, Cesena, Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Gatteo, Gambettola, Longiano, San Mauro Pascoli.

    Ci? dovrebbe consentire una ripresa della normale attivit? produttiva della filiera avicola presente in queste zone. E? revocato infine il divieto ? a determinate condizioni ? di spandimento su tutto il territorio regionale di pollina proveniente da tutti gli allevamenti, compresi quelli situati nelle zone di restrizione e sorveglianza. Resta il divieto di spandimento della pollina prodotta negli allevamenti della zona di protezione.


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    • #47
      Re: Emilia-Romagna: Influenza Aviaria A/H7N7 nel pollame, notizie a aggiornamenti

      [Fonte: Regione Emilia-Romagna, pagina completa: (LINK). Estratto.]


      Influenza aviaria - Misure di contenimento sul territorio della regione Emilia-Romagna. Modifiche dei territori soggetti a restrizione

      (?)


      IL PRESIDENTE

      Visti:
      • il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
      • l?art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
      • il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
      • la Legge 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l?afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
      • il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
      • il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 ?Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l?influenza aviaria che abroga la Direttiva 92/40/CE;
      • i Dispositivi dirigenziali recante ulteriori misure di controllo e eradicazione per contenere l?eventuale diffusione del virus della influenza aviaria, Ministero della salute DGSAF 0016208-P-21/08/2013, 0016230-P-22/08/2013 e 0016501-P-29/8/2013;
      • i referti della sezione di Forl? dell?IZSLER con i quali si comunicava l?isolamento di un virus influenza aviaria sottotipo H7 da avicoli di allevamenti siti in Ostellato (FE), Mordano (BO), Portomaggiore (FE) e Bondeno (FE);
      • i referti di conferma della positivit? emessi dal laboratorio del Centro di referenza nazionale per l?influenza aviaria presso IZS delle Venezie.
      Considerati:
      • i riscontri delle indagini epidemiologiche svolte dai Servizi veterinari delle AUSL di Ferrara e Imola e dal reparto Sorveglianza Epidemiologica Veterinaria dell?IZSLER, presso le aziende sede di focolaio di influenza aviaria;
      • la situazione epidemiologica nazionale.
      Ritenuto opportuno integrare le misure attualmente in vigore in Regione Emilia-Romagna nei confronti dell?influenza aviaria per quanto riguarda la biosicurezza e i controlli presso gli allevamenti avicoli.

      Valutato necessario procedere alla verifica sanitaria degli allevamenti avicoli presenti nell?area territoriale circostante gli allevamenti sede di focolaio ed in quelli ad esso funzionalmente collegati.

      Preso atto del parere espresso dal Ministero della salute e di quello del Centro di referenza per l?influenza aviaria presso l?Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie circa la possibilit? di autorizzare, a determinate condizioni e per determinate specie, fiere, mostre e mercati e di movimento degli uccelli da gabbia, da voliera e da canto.

      Considerato che sono trascorsi 21 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dei focolai di Ostellato e Portomaggiore e che pertanto, ai sensi di quanto disposto dall?articolo 29 del D.Lgs 25/1/2010, n. 9, le zone di protezione individuate con Ordinanza 185/2013 nei Comuni di Ostellato e Portomaggiore diventano Zone di sorveglianza, cos? come definite dall?art. 30 dello stesso Decreto Legislativo.

      Ritenuto pertanto necessario aggiornare le disposizioni adottate in data 16 settembre scorso con propria Ordinanza n. 185.

      Dato atto del parere allegato

      Su proposta dell?Assessore alle Politiche per la salute

      ORDINA

      1) L?istituzione di:
      • una zona di protezione corrispondente a:
        • intero territorio dei comuni di Mordano (BO) e Bagnara di Romagna (RA);
        • parte del territorio del comune di Imola (BO) situato a est dalla Strada Statale 610 e a nord della Via Emilia;
        • parte del comune di Massa Lombarda (RA) posto a sud della Strada Provinciale n.253;
        • parte di territorio del comune di Solarolo (RA) situato a nord della diramazione per Ravenna della autostrada A14;
      • una zona di sorveglianza corrispondente a:
        • rimanente parte dei Comuni di Imola (BO), Solarolo (RA) e Massa Lombarda (RA);
        • intero territorio dei comuni di Castelguelfo (BO), Medicina (BO), Conselice (RA), Sant?Agata sul Santerno (RA), Lugo (RA), Cotignola (RA), Faenza (RA), Castelbolognese (RA), Ostellato (FE), Portomaggiore (FE), Masi Torello (FE), Tresigallo (FE), Migliarino (FE), Migliaro (FE), Comacchio (FE) e Argenta (FE);
        • parte del territorio del comune di Ferrara situata tra la Strada Statale 15 (Via Pomposa) e a est della strada Provinciale Via PonteAssa;
      2) l?adozione delle misure come di seguito specificate.

      Misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza

      1. censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti;

      2. i veterinari ufficiali della AUSL visitano quanto prima tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattivit?;

      3. viene attuata un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.

      Misure da applicare nelle zone di protezione

      Nelle zone di protezione devono essere applicate le seguenti misure:

      1. tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattivit? sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ci? sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattivit? di altre aziende. ? adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

      2. le carcasse sono distrutte quanto prima;

      3. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattivit? vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonch? qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti ad una o pi? procedure di disinfezione;

      4. tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o pi? procedure di disinfezione di cui all?art 48 del D.lgs 25/1/2010, n. 9;

      5. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattivit? o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: a) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattivit? dell'azienda; b) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui ? tenuto il pollame o altri volatili in cattivit? dell' azienda;

      6. eventuali aumenti della morbilit? o della mortalit? o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale;

      7. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

      8. il titolare tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinario della ASL competente che lo richieda;

      9. sono vietati, salvo autorizzazione del Servizio veterinario regionale, la rimozione o lo spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;

      10. ? vietata l?introduzione e l?immissione di selvaggina delle specie sensibili destinata al ripopolamento faunistico ed ? altres? vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili;

      11. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada,salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattivit?, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse.

      12. ? vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se: a) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione;b) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito. Il divieto di cui ai punti 10 e 11 non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.

      13. in deroga ai punti 10 e 11 la Regione pu? autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata;

      14. in deroga ai punti 10 e 11 Il Ministero, pu? autorizzare:

      a) il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

      b) il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

      c) il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza;

      d) il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato (?incubatoio designato?) ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato;

      e) il trasporto diretto delle uova da consumo a un centro di imballaggio designato dalla Regione, a un centro per la fabbricazione di ovo prodotti oppure per la distruzione

      Misure da applicare nella zona di sorveglianza

      Nelle zone di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

      1. ? vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;

      2. ? vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.

      3. In deroga ai punti 1 e 2 la Regione pu? tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:

      a) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza;

      b) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda e' sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;

      c) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purch? vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l' azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purch? l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

      d) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilit? delle uova;

      e) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004,
situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

      f) uova destinate alla distruzione;

      4. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

      5. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattivit? vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonch? qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio secondo le procedure di cui all?art 48 del D.lgs 25/01/2010, n. 9;

      6. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattivit? o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattivit? dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui ? tenuto il pollame o altri volatili in cattivit? dell'azienda;

      7. aumenti della morbilit? o della mortalit? o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;

      8. il titolare dell?azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della ASL competente che lo richiede;

      9. ? vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale della AUSL, la rimozione o lo spargimento della pollina;

      10. ? vietata l?introduzione e l?immissione di selvaggina delle specie sensibili destinata al ripopolamento faunistico; ? altres? vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili.

      Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

      Altre disposizioni

      Su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna sono sospesi mercati, fiere e concentramenti di animali delle specie sensibili. In deroga al divieto sono consentite mostre e mercati degli uccelli da gabbia, da voliera e da canto con esclusione delle zone di protezione, sorveglianza e restrizione, cos? come individuate dal presente provvedimento e da quelli nazionali e comunitari. La partecipazione a questi eventi ? vietata a Galliformi ed Anseriformi anche ornamentali, ad allevatori che abbiano in allevamento uccelli da gabbia e pollame o ornamentali degli ordini sopra riportati, ad allevatori che abbiano allevamenti (voliere) all'aperto e a soggetti provenienti da allevamenti insistenti nelle aree soggette a restrizione.

      Su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna sono attuati controlli straordinari previsti nel piano regionale di emergenza per influenza aviaria trasmesso con nota del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti regionale prot. ASS/VET/05/29228 del 18/8/2005, fermo restando quanto previsto dal piano nazionale di monitoraggio della influenza aviaria per quanto riguarda le regioni identificate a maggior rischio.

      La presente ordinanza sostituisce integralmente l?ordinanza 185 del 16/9/2013.

      Il presente atto sar? pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


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      • #48
        Re: Emilia-Romagna: Influenza Aviaria A/H7N7 nel pollame, notizie a aggiornamenti

        Influenza Aviaria, 145.000 polli saranno bruciati a Parma


        POLESINE PARMENSE (Parma) - Dopo le 128 mila galline bruciate nell'agosto del 2013, la Dusty Rendering di Santa Croce, frazione di Polesine Parmense, dovr? smaltire una nuova ondata di polli contagiati dall'influenza aviaria N7H7, ceppo virulento che ha infettato molti allevamenti romagnoli. Saranno 143 mila i nuovi animali uccisi e bruciati. O meglio, gassificati. La Dusty infatti ha un processo particolare per l'eliminazione delle carcasse degli animali. Gli abbattimenti sono stati programmati da un piano di de-popolamento previsto dalla regione Emilia Romagna e approvato dal ministero della salute. Ai proprietari degli animali ovviamente spetteranno gli indennizzi previsti dalla legge. L'obiettivo ? ridurre il rischio di diffusione del virus H7N7 e contenere i danni conseguenti all'epidemia. Il pollame delle aziende avicole individuate nel piano viene abbattuto e distrutto secondo precise modalit? e prescrizioni e sulla base delle raccomandazioni dell?Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (sede del Centro di referenza per l?influenza aviaria). In totale sono circa 143mila gli animali (143.400, per l?esattezza) inclusi nel piano, cos? ripartiti: 62.400 polli da carne a Imola (Bo), 15.500 capi di pollame da svezzamento a Bagnara di Romagna (Ra), 32.500 polli da carne e altri 25.000 in due differenti aziende di Massa Lombarda (Ra), 8.000 faraone riproduttori sempre a Massa Lombarda. Si stima che per concludere gli abbattimenti siano necessari 4-5 giorni.

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        • #49
          Re: Emilia-Romagna: Influenza Aviaria A/H7N7 nel pollame, notizie a aggiornamenti

          [Fonte: Regione Emilia-Romagna, pagina originale: (LINK).]


          Influenza Aviaria H7N7, saranno abbattuti circa 143 mila animali

          Avviato il piano di depopolamento del pollame in Emilia-Romagna. Ai proprietari spettano gli indennizzi previsti dalla legge

          18.09.2013


          Sono iniziati gli abbattimenti previsti dal piano di depopolamento del pollame in Emilia-Romagna, approvato dal ministero della Salute (Dipartimento sanit? pubblica veterinaria), con l?obiettivo di ridurre il rischio di diffusione del virus H7N7 e contenere i danni conseguenti all?epidemia.

          Il pollame delle aziende avicole individuate nel piano viene abbattuto e distrutto secondo precise modalit? e prescrizioni e sulla base delle raccomandazioni dell?Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (sede del Centro di referenza per l?influenza aviaria). Ai proprietari del pollame e dei volatili abbattuti spettano gli indennizzi previsti dalla legge.

          Circa 143mila gli animali (143.400, per l?esattezza) inclusi nel piano, cos? ripartiti: 62.400 polli da carne a Imola (Bo), 15.500 capi di pollame da svezzamento a Bagnara di Romagna (Ra), 32.500 polli da carne e altri 25.000 in due differenti aziende di Massa Lombarda (Ra), 8.000 faraone riproduttori sempre a Massa Lombarda. Si stima che per concludere gli abbattimenti siano necessari 4-5 giorni.


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          • #50
            Re: Emilia-Romagna: Influenza Aviaria A/H7N7 nel pollame, notizie a aggiornamenti

            [Fonte: Regione Emilia-Romagna, pagina originale: (LINK).]


            Influenza Aviaria H7N7, revocate gran parte delle restrizioni

            Revocate le zone di restrizione istituite a seguito dei focolai di influenza aviaria H7N7

            25.09.2013


            Revocate nel territorio emiliano-romagnolo le zone di restrizione istituite a seguito dei focolai di influenza aviaria H7N7, con l?esclusione di quelle in vigore per le zone di protezione e sorveglianza.

            Lo stabilisce un provvedimento emanato dal ministero della Salute (Dipartimento sanit? pubblica veterinaria) che, in considerazione dell?evoluzione favorevole della situazione epidemiologica, abroga le misure restrittive adottate nelle scorse settimane mantenendo attive per? misure di controllo preliminari alla movimentazione di animali allevati nelle province di Ferrara, Ravenna Bologna e Forl?-Cesena.

            La Regione - affinch? possa riprendere normalmente l?attivit? di produzione avicola - dovr? assicurare che gli allevamenti, prima della rintroduzione degli animali - forniscano adeguate garanzie per quanto attiene i requisiti strutturali e gestionali di biosicurezza.


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            • #51
              Re: Emilia-Romagna: Influenza Aviaria A/H7N7 nel pollame, notizie a aggiornamenti

              [Fonte: Regione Emilia-Romagna, pagina originale: (LINK). Adattato.]


              Influenza aviaria. Misure di contenimento sul territorio della regione Emilia-Romagna ? Aggiornamenti

              (?)

              IL PRESIDENTE

              Visti:
              • il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
              • l?art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
              • il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
              • la Legge n.218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l?afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
              • il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
              • il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 ?Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l?influenza aviaria che abroga la Direttiva 92/40/CE;
              • i Dispositivi dirigenziali recante ulteriori misure di controllo e eradicazione per contenere l?eventuale diffusione del virus della influenza aviaria, Ministero della salute DGSAF 0016208-P-21/8/2013, 0016230-P-22/8/2013 e 0016501-P-29/8/2013;
              • i referti della sezione di Forl? dell?IZSLER con i quali si comunicava l?isolamento di un virus influenza aviaria sottotipo H7 da avicoli di allevamenti siti in Ostellato (FE), Mordano (BO), Portomaggiore (FE) e Bondeno (FE);
              • i referti di conferma della positivit? emessi dal laboratorio del Centro di referenza nazionale per l?influenza aviaria presso IZS delle Venezie.
              Considerati:
              • i riscontri delle indagini epidemiologiche svolte dai Servizi veterinari delle AUSL di Ferrara e Imola e dal reparto Sorveglianza Epidemiologica Veterinaria dell?IZSLER, presso le aziende sede di focolaio di influenza aviaria;
              • la situazione epidemiologica nazionale.
              Ritenuto opportuno integrare le misure attualmente in vigore in Regione Emilia-Romagna nei confronti dell?influenza aviaria per quanto riguarda la biosicurezza e i controlli presso gli allevamenti avicoli.

              Valutato necessario procedere alla verifica sanitaria degli allevamenti avicoli presenti nell?area territoriale circostante gli allevamenti sede di focolaio ed in quelli ad esso funzionalmente collegati.

              Preso atto del parere espresso dal Ministero della salute e di quello del Centro di referenza per l?influenza aviaria presso l?Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie circa la possibilit? di autorizzare, a determinate condizioni e per determinate specie, fiere, mostre e mercati e di movimento degli uccelli da gabbia, da voliera e da canto.

              Considerato che sono trascorsi 21 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dei focolai di Ostellato e Portomaggiore e che pertanto, ai sensi di quanto disposto dall?articolo 29 del D.Lgs 25/1/2010, n. 9, le zone di protezione individuate con Ordinanza 185/2013 nei Comuni di Ostellato e Portomaggiore diventano Zone di sorveglianza, cos? come definite dall?art. 30 dello stesso Decreto Legislativo.

              Preso atto del provvedimento del Ministero della salute del 26 settembre 2013 con cui vengono tolte le limitazioni allo spostamento di animali dal territorio regionale con la sola eccezione per quelli allevati in zone di protezione e sorveglianza.

              Ritenuto pertanto necessario ridurre i vincoli allo svolgimento di mercati, fiere e concentramenti di animali delle specie sensibili e quindi di aggiornare le disposizioni adottate in data 18 settembre scorso con propria Ordinanza n. 186.

              Dato atto del parere allegato

              Su proposta dell?Assessore alle Politiche per la salute

              ORDINA

              1) L?istituzione di:
              • una zona di protezione corrispondente a:
                • intero territorio dei comuni di Mordano (BO) e Bagnara di Romagna (RA);
                • parte del territorio del comune di Imola (BO) situato a est dalla Strada Statale 610 e a nord della Via Emilia;
                • parte del comune di Massa Lombarda(RA) posto a sud della Strada Provinciale n.253;
                • parte di territorio del comune di Solarolo (RA) situato a nord della diramazione per Ravenna della autostrada A14;
              • una zona di sorveglianza corrispondente a:
                • rimanente parte dei Comuni di Imola (BO), Solarolo (RA) e Massa Lombarda (RA);
                • intero territorio dei comuni di Castelguelfo (BO), Medicina (BO), Conselice (RA), Sant?Agata sul Santerno (RA), Lugo (RA), Cotignola (RA), Faenza (RA), Castelbolognese (RA), Ostellato (FE), Portomaggiore (FE), Masi Torello (FE), Tresigallo (FE), Migliarino (FE), Migliaro (FE), Comacchio (FE) e Argenta (FE);
                • parte del territorio del comune di Ferrara situata tra la Strada Statale 15 (Via Pomposa) e a est della Strada Provinciale Via PonteAssa;
              2) l?adozione delle misure come di seguito specificate.

              Misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza

              1. censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti;

              2. i veterinari ufficiali della AUSL visitano quanto prima tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattivit?;

              3. viene attuata un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.

              Misure da applicare nelle zone di protezione

              Nelle zone di protezione devono essere applicate le seguenti misure:

              1. tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattivit? sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ci? sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattivit? di altre aziende. ? adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

              2. le carcasse sono distrutte quanto prima;

              3. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattivit? vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonch? qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti ad una o pi? procedure di disinfezione;

              4. tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o pi? procedure di disinfezione di cui all?art 48 del D.lgs 25/01/2010, n. 9;

              5. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattivit? o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: a) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattivit? dell'azienda; b) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui ? tenuto il pollame o altri volatili in cattivit? dell' azienda;

              6. eventuali aumenti della morbilit? o della mortalit? o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale;

              7. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

              8. il titolare tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinario della ASL competente che lo richieda;

              9. sono vietati, salvo autorizzazione del Servizio veterinario regionale, la rimozione o lo spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;

              10. ? vietata l?introduzione e l?immissione di selvaggina delle specie sensibili destinata al ripopolamento faunistico ed ? altres? vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili;

              11. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada,salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattivit?, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse.

              12. ? vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se: a) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione;b)le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito. Il divieto di cui ai punti 10 e 11 non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.

              13. in deroga ai punti 10 e 11 la Regione pu? autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata;

              14. in deroga ai punti 10 e 11 Il Ministero, pu? autorizzare:

              a) il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

              b) il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

              c) il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza;

              d) il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato (?incubatoio designato?) ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato;

              e) il trasporto diretto delle uova da consumo a un centro di imballaggio designato dalla Regione, a un centro per la fabbricazione di ovo prodotti oppure per la distruzione.

              Misure da applicare nella zona di sorveglianza

              Nelle zone di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

              1. ? vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;

              2. ? vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.

              3. In deroga ai punti 1 e 2 la Regione pu? tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:

              a) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza;

              b) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda ? sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;

              c) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purch? vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l' azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purch? l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

              d) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilit? delle uova;

              e) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

              f) uova destinate alla distruzione;

              4. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

              5. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattivit? vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonch? qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio secondo le procedure di cui all?art 48 del D.lgs 25/1/2010, n. 9;

              6. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattivit? o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattivit? dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui ? tenuto il pollame o altri volatili in cattivit? dell'azienda;

              7. aumenti della morbilit? o della mortalit? o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;

              8. il titolare dell?azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della ASL competente che lo richiede;

              9. ? vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale della AUSL, la rimozione o lo spargimento della pollina;

              10. ? vietata l?introduzione e l?immissione di selvaggina delle specie sensibili destinata al ripopolamento faunistico; ? altres? vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili.

              Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

              Altre Disposizioni

              Sono sospesi mercati, fiere e concentramenti di animali delle specie sensibili nelle zone di protezione e sorveglianza come definite nel presente provvedimento e in quello del Ministero della salute del 6/9/2013.

              Su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna sono attuati controlli straordinari previsti nel piano regionale di emergenza per influenza aviaria trasmesso con nota del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti regionale prot. ASS/VET/05/29228 del 18/8/2005, fermo restando quanto previsto dal piano nazionale di monitoraggio della influenza aviaria per quanto riguarda le regioni identificate a maggior rischio.

              La presente ordinanza sostituisce integralmente l?ordinanza 186 del 18/9/2013.

              Il presente atto sar? pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


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              Comment


              • #52
                Influenza Aviaria H7N7, dall?Ecdc un aggiornamento sui casi in Emilia-Romagna (EpiCentro, 26 settembre 2013)

                [Fonte: EpiCentro, pagina originale: (LINK).]


                26 settembre 2013

                Influenza Aviaria H7N7, dall?Ecdc un aggiornamento sui casi in Emilia-Romagna


                Disponibile sul sito Ecdc, un aggiornamento epidemiologico sui recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicit? (HPAI, dall?inglese Highly Pathogenic Avian Influenza), sottotipo H7, registrati nel nostro Paese a partire da agosto 2013.

                Per maggiori informazioni consulta la pagina aggiornata al 19 settembre 2013 ?Epidemiological update: Highly pathogenic influenza A(H7N7) in poultry and transmission to three human poultry workers in Emilia-Romagna, Italy, September 2013?.


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                Comment


                • #53
                  Re: Emilia-Romagna: Influenza Aviaria A/H7N7 nel pollame, notizie a aggiornamenti

                  [Fonte: Regione Emilia-Romagna, pagina originale: (LINK). Estratto.]


                  Influenza aviaria H7N7 - Misure di contenimento sul territorio della regione Emilia-Romagna. Ulteriori aggiornamenti

                  (?)


                  IL PRESIDENTE

                  Visti:
                  • il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
                  • l?art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
                  • il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
                  • la Legge n.218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l?afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
                  • il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
                  • il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 ?Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l?influenza aviaria che abroga la Direttiva 92/40/CE;
                  • i Dispositivi dirigenziali recante ulteriori misure di controllo e eradicazione per contenere l?eventuale diffusione del virus della influenza aviaria, Ministero della salute DGSAF 0016208-P-21/8/2013, 0016230-P-22/8/2013 e 0016501-P-29/8/2013;
                  • i referti della sezione di Forl? dell?IZSLER con i quali si comunicava l?isolamento di un virus influenza aviaria sottotipo H7 da avicoli di allevamenti siti in Ostellato (FE), Mordano (BO), Portomaggiore (FE) e Bondeno (FE);
                  • i referti di conferma della positivit? emessi dal laboratorio del Centro di referenza nazionale per l?influenza aviaria presso IZS delle Venezie.
                  Considerati:
                  • i riscontri delle indagini epidemiologiche svolte dai Servizi veterinari delle AUSL di Ferrara e Imola e dal reparto Sorveglianza Epidemiologica Veterinaria dell?IZSLER, presso le aziende sede di focolaio di influenza aviaria;
                  • la situazione epidemiologica nazionale.
                  Ritenuto opportuno integrare le misure attualmente in vigore in Regione Emilia-Romagna nei confronti dell?influenza aviaria per quanto riguarda la biosicurezza e i controlli presso gli allevamenti avicoli.

                  Valutato necessario procedere alla verifica sanitaria degli allevamenti avicoli presenti nell?area territoriale circostante gli allevamenti sede di focolaio ed in quelli ad esso funzionalmente collegati.

                  Preso atto del parere espresso dal Ministero della salute e di quello del Centro di referenza per l?influenza aviaria presso l?Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie circa la possibilit? di autorizzare, a determinate condizioni e per determinate specie, fiere, mostre e mercati e di movimento degli uccelli da gabbia, da voliera e da canto.

                  Considerato che sono trascorsi 21 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dei focolai di Ostellato e Portomaggiore e che pertanto, ai sensi di quanto disposto dall?articolo 29 del D.Lgs 25/1/2010, n. 9, le zone di protezione individuate con Ordinanza 185/2013 nei Comuni di Ostellato e Portomaggiore diventano Zone di sorveglianza, cos? come definite dall?art. 30 dello stesso Decreto Legislativo.

                  Preso atto del provvedimento del Ministero della salute del 26 settembre 2013 con cui vengono tolte le limitazioni allo spostamento di animali dal territorio regionale con la sola eccezione per quelli allevati in zone di protezione e sorveglianza.

                  Ritenuto pertanto necessario ridurre i vincoli allo svolgimento di mercati, fiere e concentramenti di animali delle specie sensibili e quindi di aggiornare le disposizioni adottate in data 18 settembre scorso con propria Ordinanza n. 186.

                  Preso atto che il 26/9/2013 sono decaduti i vincoli quale zona di sorveglianza stabiliti dalla Decisione della Commissione UE dell?11/9/2013 per i Comuni Argenta, Comacchio, Masi Torello, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Portomaggiore e Tresigallo rendendo cos? necessario modificare la propria precedente ordinanza n. 190 del 25/9/2013.

                  Dato atto del parere allegato

                  Su proposta dell?Assessore alle Politiche per la salute

                  ORDINA

                  1) Il mantenimento di:
                  • una zona di protezione corrispondente a:
                    • intero territorio dei comuni di Mordano (BO) e Bagnara di Romagna (RA);
                    • parte del territorio del comune di Imola (BO) situato a est dalla Strada Statale 610 e a nord della Via Emilia;
                    • parte del comune di Massa Lombarda (RA) posto a sud della Strada Provinciale n.253;
                    • parte di territorio del comune di Solarolo (RA) situato a nord della diramazione per Ravenna della autostrada A14;
                  • una zona di sorveglianza corrispondente a:
                    • rimanente parte dei Comuni di Imola (BO), Solarolo (RA) e Massa Lombarda (RA);
                    • intero territorio dei comuni di Castelguelfo (BO), Medicina (BO), Conselice (RA), Sant?Agata sul Santerno (RA), Lugo (RA), Cotignola (RA), Faenza (RA), Castelbolognese (RA);
                  2) l?adozione delle misure come di seguito specificate.

                  Misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza

                  1. censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti;

                  2. i veterinari ufficiali della AUSL visitano quanto prima tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattivit?;

                  3. viene attuata un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.

                  Misure da applicare nelle zone di protezione

                  Nelle zone di protezione devono essere applicate le seguenti misure:

                  1. tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattivit? sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ci? sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattivit? di altre aziende. ? adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

                  2. le carcasse sono distrutte quanto prima;

                  3. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattivit? vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonch? qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti ad una o pi? procedure di disinfezione;

                  4. tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o pi? procedure di disinfezione di cui all?art 48 del D.lgs 25/01/2010, n. 9;

                  5. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattivit? o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: a) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattivit? dell'azienda; b) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui ? tenuto il pollame o altri volatili in cattivit? dell' azienda;

                  6. eventuali aumenti della morbilit? o della mortalit? o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale;

                  7. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

                  8. il titolare tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinario della ASL competente che lo richieda;

                  9. sono vietati, salvo autorizzazione del Servizio veterinario regionale, la rimozione o lo spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;

                  10. ? vietata l?introduzione e l?immissione di selvaggina delle specie sensibili destinata al ripopolamento faunistico ed ? altres? vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili;

                  11. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada,salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattivit?, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse.

                  12. ? vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se: a) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione;b)le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito. Il divieto di cui ai punti 10 e 11 non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.

                  13. in deroga ai punti 10 e 11 la Regione pu? autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata;

                  14. in deroga ai punti 10 e 11 Il Ministero, pu? autorizzare:

                  a) il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

                  b) il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

                  c) il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza;

                  d) il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato (?incubatoio designato?) ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato;

                  e) il trasporto diretto delle uova da consumo a un centro di imballaggio designato dalla Regione, a un centro per la fabbricazione di ovo prodotti oppure per la distruzione

                  Misure da applicare nella zona di sorveglianza

                  Nelle zone di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

                  1. ? vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;

                  2. ? vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.

                  3. In deroga ai punti 1 e 2 la Regione pu? tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:

                  a) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza;

                  b) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda ? sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;

                  c) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purch? vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l' azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purch? l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

                  d) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilit? delle uova;

                  e) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

                  f) uova destinate alla distruzione;

                  4. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

                  5. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattivit? vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonch? qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio secondo le procedure di cui all?art 48 del D.lgs 25/1/2010, n. 9;

                  6. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattivit? o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattivit? dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui ? tenuto il pollame o altri volatili in cattivit? dell'azienda;

                  7. aumenti della morbilit? o della mortalit? o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;

                  8. il titolare dell?azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della ASL competente che lo richiede;

                  9. ? vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale della AUSL, la rimozione o lo spargimento della pollina;

                  10. ? vietata l?introduzione e l?immissione di selvaggina delle specie sensibili destinata al ripopolamento faunistico; ? altres? vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili.

                  Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

                  Altre Disposizioni

                  Sono sospesi mercati, fiere e concentramenti di animali delle specie sensibili nelle zone di protezione e sorveglianza individuate dal presente provvedimento e da quello del Ministero della salute del 6/9/2013 e successive modifiche.

                  Su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna sono attuati controlli straordinari previsti nel piano regionale di emergenza per influenza aviaria trasmesso con nota del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti regionale prot. ASS/VET/05/29228 del 18/8/2005, fermo restando quanto previsto dal piano nazionale di monitoraggio della influenza aviaria per quanto riguarda le regioni identificate a maggior rischio.

                  La presente ordinanza sostituisce integralmente l?ordinanza 190 del 25/9/2013.

                  Il presente atto sar? pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


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                  • #54
                    Re: Emilia-Romagna: Influenza Aviaria A/H7N7 nel pollame, notizie a aggiornamenti

                    [Fonte: Regione Emilia-Romagna, testo completo: (LINK). Estratto.]


                    Influenza aviaria H7N7 - Revoca provvedimenti

                    (?)


                    IL PRESIDENTE

                    Visti:
                    • il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
                    • l?art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
                    • il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
                    • la Legge 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l?afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
                    • il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 ?Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l?influenza aviaria che abroga la Direttiva 92/40/CE;
                    • i Dispositivi dirigenziali recante ulteriori misure di controllo e eradicazione per contenere l?eventuale diffusione del virus della influenza aviaria, Ministero della salute DGSAF 0016208-P-21/08/2013, 0016230-P-22/08/2013 e 0016501-P-29/8/2013;
                    • la situazione epidemiologica regionale e nazionale.

                    Preso atto che il giorno 8/10/2013 sono decaduti i vincoli quale zona di sorveglianza stabiliti dalla Decisione della Commissione UE dell?11/9/2013 per gli ultimi Comuni della Regione ancora interessati da provvedimenti conseguenti ai focolai di influenza aviaria.

                    Non essendo intervenuti nuovi casi di infezione.

                    Ritenuto quindi necessario revocare ogni precedente provvedimento.
                    Dato atto del parere allegato

                    Su proposta dell?Assessore alle Politiche per la salute

                    ORDINA

                    La revoca dell?ordinanza n. 195 del 30 settembre 2013.

                    Il presente atto sar? pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


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